{"id":18777,"date":"2013-05-24T17:30:50","date_gmt":"2013-05-24T16:30:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trentoblog.it\/riccardolucatti\/?p=18777"},"modified":"2013-05-25T06:16:02","modified_gmt":"2013-05-25T05:16:02","slug":"fatti-e-misfatti-degli-abbonamenti-e-delle-domiciliazioni-bancarie","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.trentoblog.it\/riccardolucatti\/?p=18777","title":{"rendered":"FATTI E MISFATTI DEGLI ABBONAMENTI E DELLE DOMICILIAZIONI BANCARIE"},"content":{"rendered":"<p><strong>Detto altrimenti: le procedure di abbonamento dovrebbero comprendere sistemi di salvaguardia dell\u00e2\u20ac\u2122utente, non del suo ingiusto sfruttamento.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Premessa<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tutte le cosiddette domiciliazioni bancarie (bollette della luce, del gas, dei telefoni, di Viacard, del telepass, di internet, etc.) sono autonomamente revocabili<\/strong> nel senso che l\u00e2\u20ac\u2122utente pu\u00c3\u00b2 in ogni momento ordinare alla banca di sospenderne il pagamento. In caso di contestazione, si tratter\u00c3\u00a0 di un problema fra il fornitore del servizio o dell\u00e2\u20ac\u2122utenza ed il cliente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00c2\u00a0C\u00e2\u20ac\u2122\u00c3\u00a8 un solo caso che fa eccezione:<\/strong> i pagamenti Telepass e Viacard, rispetto ai quali il fornitore ha accettato la domiciliazione bancaria dei pagamenti delle proprie forniture di servizi, solo in quanto la banca stessa abbia assunto un impegno nei confronti del fornitore, per cui essa deve effettuare in ogni caso il pagamento, salvo cercare di rivalersi sul proprio cliente. E se voi provate a chiudere il conto corrente, la banca ve lo permetter\u00c3\u00a0 solo dopo che le avrete dimostrato di non essere in debito verso il fornitore. In caso di contestazione, si apriranno due \u00e2\u20ac\u0153contenziosi\u00e2\u20ac\u009d uno fra il fornitore e il cliente circa la legittimit\u00c3\u00a0 o meno dell\u00e2\u20ac\u2122addebito ed uno fra la banca ed il cliente per recupero a carico del cliente di quanto pagato dalla banca al fornitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">Fine della premessa<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>FATTO: abbonamento internet con pagamento a minuti di utilizzo.<\/strong> Il cliente lo usa poco. Poi, distrattamente, lascia acceso il collegamento per una settimana. Il fornitore sa che la ricezione di una fattura di alcune centinaia di euro a chi era abituato a riceverne una di poche decine, pu\u00c3\u00b2 indurre l\u00e2\u20ac\u2122utente a bloccare i pagamenti e pu\u00c3\u00b2 far sorgere un costoso contenzioso. Ed ecco che il fornitore si fa carico di avvisare il cliente dell\u00e2\u20ac\u2122anomalia e si rende disponibile a rateizzare gli importi dovuti. E\u00e2\u20ac\u2122 gi\u00c3\u00a0 qualcosa, direte voi. Anche se non tutto, dico io, perch\u00c3\u00a9 potendosi verificare che in quella settimana non c\u00e2\u20ac\u2122\u00c3\u00a8 stato traffico di dati, la tariffa potrebbe essere ridimensionata gi\u00c3\u00a0 in contratto. Ecco, questa sarebbe la \u00e2\u20ac\u0153buona fede\u00e2\u20ac\u009d, la buona volont\u00c3\u00a0\u00e2\u20ac\u009d e \u00e2\u20ac\u0153l\u00e2\u20ac\u2122onest\u00c3\u00a0 intellettuale\u00e2\u20ac\u009d che manca in questa contrattistica. Tuttavia ho classificato questo episodio come FATTO e non come MISFATTO (anche per differenziarlo dai due misfatti qui sotto elencati).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MISFATTO n. 1: utente con sua piccola societ\u00c3\u00a0 e partita IVA, con contratto \u00e2\u20ac\u0153business\u00e2\u20ac\u009d da 8 Giga<\/strong>. L\u00e2\u20ac\u2122utente cessa l\u00e2\u20ac\u2122attivit\u00c3\u00a0 e comunica la modifica al fornitore. Il fornitore cambia l\u00e2\u20ac\u2122intestazione delle fatture ma non il contratto<strong> (malafede n. 1)<\/strong> e poich\u00c3\u00a9 presume che l\u00e2\u20ac\u2122utente utilizzi meno internet, senza avvisarlo gli riduce la velocit\u00c3\u00a0 di utilizzo da 8 ad 1 Giga <strong>(malafede n. 2).<\/strong> Dopo un po\u00e2\u20ac\u2122 l\u00e2\u20ac\u2122utente ha un dubbio, telefona al fornitore e dopo lunghe peripezie riesce a farsi riaumentare a 5 e poi a 8 Gica un contratto poi comunque entro breve, per ritorsione, disdetter\u00c3\u00a0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00c2\u00a0MISFATTO n. 2: avete cambiato auto o apparato Telepass o Viacard<\/strong>, specialmente se con pagamenti domiciliati presso banca? Preoccupatevi che i contratti \u00e2\u20ac\u0153vecchi\u00e2\u20ac\u009d siano formalmente chiusi, altrimenti vi addebiteranno canoni annuali anche a fronte di tessere Viacard inutilizzate per anni e comunque, se decidete di chiudere quel rapporto bancario, scoprirete che vi sono domiciliati ordini permanenti di pagamento a fronte di forniture inutilizzate da anni, ordini che devono essere revocati \u00e2\u20ac\u201c con dichiarazione del fornitore \u00e2\u20ac\u201c prima che la banca vi conceda la anelata chiusura del conto. <strong>In questo caso il fornitore NON vi ha avvertito che avevate aperto un contratto inutilizzato da anni,<\/strong> tanto era certo del suo incasso, in quanto garantito da banca e non revocabile se non dietro propria attestazione. Come fate a reperire l\u00e2\u20ac\u2122elenco di domiciliazioni vecchie di anni? Ve le fornir\u00c3\u00a0 la banca stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u00c2\u00a0Buona \u00e2\u20ac\u0153difesa burocratica\u00e2\u20ac\u009d a tutti!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Detto altrimenti: le procedure di abbonamento dovrebbero comprendere sistemi di salvaguardia dell\u00e2\u20ac\u2122utente, non del suo ingiusto sfruttamento. 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