4 – IL CODICE DELLA STRADA … e del marciapiede

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 19 Aprile, 2014 @ 9:11 pm

Detto altrimenti: non lo sapevate che … (post 1489)

… che la legge dello Stato conosciuta come Codice della Strada, al Titolo V, art. 190, n. 4, vieta ai pedoni di sostare in gruppo sul marciapiede, intralciando il transito degli altri pedoni, pena una sanzione amministrativa da 25 a 99 euro?

Scommetto che non lo sapevate … dai … siate sinceri … dite la verità che non lo sapevate!