VINCOLO DI MANDATO

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 30 Dicembre, 2018 @ 7:12 am

Detto altrimenti: senza o con?       (post 3454)

L’art. 67 della Costituzione afferma che i parlamentari agiscono senza vincolo di mandato, e ciò per renderli liberi di valutare, di cambiare idea, di essere responsabili nel bene e nel male direttamente di fronte  ai loro elettori. Questa loro libertà è stata usata e forse anche abusata e spesso gli elettori si sono sentiti traditi. Da 1 a 100 il danno alla catena della democrazia può essere stato … chessò … diciamo di 30.

Ma se si inserisse il vincolo di mandato, a maggior ragione ora che le candidature sono effettuare “via rete”, il Parlamento sarebbe ridotto ad un reggimento di soldatini chiamati a dire obbligatoriamente “sissignore” alle proposte del capo partito (alias capo rete). Danno per la democrazia da 1 a 100? Diciamo … 110! Ed allora fra i due mali io preferisco di gran lunga il minor  e cioè preferisco rischiare di essere un elettore tradito piuttosto che ad essere tradita sia la democrazia.

Infatti, l’introduzione del vincolo di mandato è uno dei passaggi del processo di passaggio dalla democrazia vera alla democrazia diretta (1), ovvero dalla democrazia all’oligarchia, processo così articolato: a) referendum propositivo senza quorum; b) obbligo di calendarizzazione da parte del Parlamento; c) vincolo di mandato per i parlamentari; d) prevalenza comunque del testo referendario sul testo della legge. In tal caso infatti le leggi sarebbero fatte dai capi rete.

(1) “diretta”, participio passato del verbo “dirigere”, ha sempre significato passivo: “diretta da …”