LE CONDIZIONI DI PUNIBILITA’ – PRIORITA’ SICILIANE

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 5 Agosto, 2014 @ 7:04 am

Detto altrimenti: … due post in uno  (post 1621)

1) La punibilità dei magistrati si, quella dei parlamentari no.  2) Sicilia: prima si pagano i parlamentari regionali. Poi, se restano soldi, tutti gli altri.

1) Responsabilità civile dei magistrati, irresponsabilità dei parlamentari (immunità). Il magistrato commette un errore grave? Incorre in responsabilità civile (concordo!) (1). Il parlamentare/ministro commette un reato comune (furto, peculato, etc.)? Arrestabile o no? Il Parlamento – sostituendosi illegalmente al giudice naturale – emette un giudizio di merito (sul fatto) e non – come dovrebbe – sulla considerazione se l’accusa sia stata mossa solo per impedire l’esercizio politico della sua funzione (non concordo!).

2)  Immunità prepagata. Gestioni separate? Privilegi medievali! Eccone un esempio: il parlamento siciliano ha partorito! La Regione è in crisi di liquidità? Nessun problema: “Prima noi parlamentari e governanti regionali ci paghiamo i nostri elevatissimi stipendi, poi – se restano soldi – si pagano i fornitori e tutti gli altri … che si arrangino, perché  al mondo c’è chi pole e chi non pole, ed io pole!” (non concordo!)

(Postato nelle categorie: morale, civiltà, giustizia, politica)

(1) Un mio amico ha subito un processo per “eccesso di cariche” perchè altri (gli Azionisti di una SpA mista a maggioranza pubblica), al fine di risparmiare stipendi e compensi per più persone, lo avevano nominato Presidente (remunerazione “A”),  Amministratore Delegato (remunerazione “B” di euro zero), di fatto Direttore Generale (remunerazione “C” di euro zero) e consulente (remunerazione “D”). Egli fu imputato  perché  il suo emolumento “D” si sarebbe sommato al mio emolumento “B”: peccato che “B” fosse  uguale a zero!  Gli furono reclamati circa €300.000. Dopo due anni di processo, fu condannato a pagare €10.000, tanto per non disgustare l’azionista pubblico. Ma, aggiungo io, se un privato chiama in causa un altro privato reclamando quella somma e ricevendo solo una sentenza favorevole per un importo 30 volte minore, si espone a sua volta ad una azione della controparte per  l’eccesso temerario della sua richiesta iniziale.