LO STATO DI ECCEZIONE

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 7 Gennaio, 2018 @ 7:44 am

Detto altrimenti: ne parlava Carl Schmitt …..   (post 3011)

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Chiariamo subito: lungi da me approvare le tesi di un filonazista che ha rischiato di essere processato a Norimberga. Morto nel 1985, resta tuttavia un “terribile giurista” un filosofo del diritto, un giurista internazionalista. Egli – fra l’altro – teorizzò che il sovrano, il tiranno, il capo di tutti e di tutti è colui, valutate le circostanze, può decretare e applicare lo stato di eccezione, la sospensione del diritto e delle regole generali.

Richiamo questa sua teoria in relazione al mio post del 1 gennaio scorso, quando, parlando della laicità (= pluralismo), a proposito delle “eccezioni di legge” rispetto alla “legge uguale per tutti”, mi chiedevo chi avesse il potere di stabilire la linea di confine fra le eccezioni di legge da un lato e le violazioni della legge, dall’altro.

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Mi (ri)spiego con esempi: chi ha il potere di decidere che una “gestione separata INPS” che garantisca pensioni super d’oro ad una classe di privilegiati, sia una eccezione di legge e non una violazione della regola generale che stabilisce un tetto massimo ed un livello minimo per tutti? E chi ancora ha il potere di decidere che il “diritto acquisito” a gestire al proprio interno una fetta ragguardevole di fondi pubblici assicurati per più anni indipendentemente dall’evoluzione del quadro delle priorità nazionali, sia una eccezione alla legge di una equa e soprattutto aggiornata distribuzione delle risorse pubbliche e non una violazione di tale norma?

Ecco, la sospensione della validità generale di un principio, di una legge, lo stabilire eccezioni … ecco il punto sul quale soffermarsi e ragionare un po’ di più.

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