FATTI E MISFATTI DEGLI ABBONAMENTI E DELLE DOMICILIAZIONI BANCARIE

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 24 Maggio, 2013 @ 5:30 pm

Detto altrimenti: le procedure di abbonamento dovrebbero comprendere sistemi di salvaguardia dell’utente, non del suo ingiusto sfruttamento.

Premessa

Tutte le cosiddette domiciliazioni bancarie (bollette della luce, del gas, dei telefoni, di Viacard, del telepass, di internet, etc.) sono autonomamente revocabili nel senso che l’utente può in ogni momento ordinare alla banca di sospenderne il pagamento. In caso di contestazione, si tratterà di un problema fra il fornitore del servizio o dell’utenza ed il cliente.

 C’è un solo caso che fa eccezione: i pagamenti Telepass e Viacard, rispetto ai quali il fornitore ha accettato la domiciliazione bancaria dei pagamenti delle proprie forniture di servizi, solo in quanto la banca stessa abbia assunto un impegno nei confronti del fornitore, per cui essa deve effettuare in ogni caso il pagamento, salvo cercare di rivalersi sul proprio cliente. E se voi provate a chiudere il conto corrente, la banca ve lo permetterà solo dopo che le avrete dimostrato di non essere in debito verso il fornitore. In caso di contestazione, si apriranno due “contenziosi” uno fra il fornitore e il cliente circa la legittimità o meno dell’addebito ed uno fra la banca ed il cliente per recupero a carico del cliente di quanto pagato dalla banca al fornitore.

Fine della premessa

FATTO: abbonamento internet con pagamento a minuti di utilizzo. Il cliente lo usa poco. Poi, distrattamente, lascia acceso il collegamento per una settimana. Il fornitore sa che la ricezione di una fattura di alcune centinaia di euro a chi era abituato a riceverne una di poche decine, può indurre l’utente a bloccare i pagamenti e può far sorgere un costoso contenzioso. Ed ecco che il fornitore si fa carico di avvisare il cliente dell’anomalia e si rende disponibile a rateizzare gli importi dovuti. E’ già qualcosa, direte voi. Anche se non tutto, dico io, perché potendosi verificare che in quella settimana non c’è stato traffico di dati, la tariffa potrebbe essere ridimensionata già in contratto. Ecco, questa sarebbe la “buona fede”, la buona volontà” e “l’onestà intellettuale” che manca in questa contrattistica. Tuttavia ho classificato questo episodio come FATTO e non come MISFATTO (anche per differenziarlo dai due misfatti qui sotto elencati).

MISFATTO n. 1: utente con sua piccola società e partita IVA, con contratto “business” da 8 Giga. L’utente cessa l’attività e comunica la modifica al fornitore. Il fornitore cambia l’intestazione delle fatture ma non il contratto (malafede n. 1) e poiché presume che l’utente utilizzi meno internet, senza avvisarlo gli riduce la velocità di utilizzo da 8 ad 1 Giga (malafede n. 2). Dopo un po’ l’utente ha un dubbio, telefona al fornitore e dopo lunghe peripezie riesce a farsi riaumentare a 5 e poi a 8 Gica un contratto poi comunque entro breve, per ritorsione, disdetterà.

 MISFATTO n. 2: avete cambiato auto o apparato Telepass o Viacard, specialmente se con pagamenti domiciliati presso banca? Preoccupatevi che i contratti “vecchi” siano formalmente chiusi, altrimenti vi addebiteranno canoni annuali anche a fronte di tessere Viacard inutilizzate per anni e comunque, se decidete di chiudere quel rapporto bancario, scoprirete che vi sono domiciliati ordini permanenti di pagamento a fronte di forniture inutilizzate da anni, ordini che devono essere revocati – con dichiarazione del fornitore – prima che la banca vi conceda la anelata chiusura del conto. In questo caso il fornitore NON vi ha avvertito che avevate aperto un contratto inutilizzato da anni, tanto era certo del suo incasso, in quanto garantito da banca e non revocabile se non dietro propria attestazione. Come fate a reperire l’elenco di domiciliazioni vecchie di anni? Ve le fornirà la banca stessa.

 Buona “difesa burocratica” a tutti!