IMMUNITA’ PARLAMENTARE ED ALTRI CONCETTI

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 23 Giugno, 2014 @ 7:26 am

(Immunità: questa mattina è il tema principale della stampa politica)

Detto altrimenti: immune da ogni sospetto, immune da ogni peccato, immune da … ogni punibilità? Immunità, quanti significati! Vediamo di mettere un po’ di ordine fra i vari concetti (abbiate un po’ di pazienza, raga, scialla … il vostro blogger è laureato il legge! Ogni tanto un po’ di spazio se lo deve pur riservare, no?)    (post 1570)

Se un reato è perseguibile solo dietro querela di parte, la querela è una condizione di procedibilità: cioè se manca la querela, non si può procedere.

Se il reato è commesso da un minore, il colpevole non è punibile, manca cioè la condizione di punibilità (si vedano gli scritti di Antolisei).

Se Tizio è riconosciuto colpevole ma non è punito perchè il suo reato si è prescritto, egli non è innocente: è un colpevole impunito.

Immune da ogni peccato, anche da quello originale: vi sono solo un paio di casi …

Immune da ogni sospetto: non lo è chi insiste per l’immunità parlamentare, o almeno su come oggi essa viene applicata. Infatti io non sono contro l’immunità parlamentare, sono contro il concetto stesso di “questa” immunità, nel senso che se essa fosse applicata per escludere la procedibilità nei casi di reati commessi nell’esercizio della funzione politica e/o nei casi di tentativo di ostacolare l’azione politica dell’interessato, mi potrebbe andare bene.

thI8T6V7QIOggi invece oggi l’immunità (presente e presumibilmente anche futura) viene applicata contro la stessa legge. Mi spiego: il parlamento dovrebbe pronunciarsi contro la procedibilità, e cioè rendere “immune” il parlamentare, ove riscontrasse che l’accusa mossagli è stata formulata “circa reati commessi nell’esercizio della sua azione politica e/o per impedirgli di esercitare la sua funzione politica”. Invece oggi il Parlamento basa la concessione o meno dell’autorizzazione a procedere sulla affermazione o negazione “nel merito” dei fatti contestati al parlamentare, fatti che il più delle volte configurano reati comuni e non altro. Quindi assistiamo ad una doppia distorsione: 1) l’emissione di un giudizio di merito in arbitraria sostituzione del giudizio della magistratura; 2) il giudizio viene formulato su reati comuni non commessi nell’esercizio della funzione politica.

Ecco, mi sono spiegato e sfogato. Ora si capirà perchè io sono contrario all’immunità parlamentare fino a quando essa viene interpretata e applicata in questo modo distorto.

In altre parole: il problema oggi è mal posto, e non è immunità si/no, bensì occorre rivedere il concetto e l’applicazione dell’immunità. Solo dopo potremmo eventualmente ragionare sul successivo problema immunità si/no.