IL RAPPORTO FRA L’ENTE PUBBLICO AZIONISTA E LA SUA SPA (operante nei servizi pubblici locali)

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 10 Agosto, 2012 @ 4:06 pm

Detto altrimenti: a completamento di quattro puntate precedenti dal titolo “Sentenza della Corte Costituzionale …”

Sino a pochi anni fa ogni azionista (di maggioranza) poteva far inserire nello statuto della sua SpA la prescrizione di attenersi alle linee guida che egli avrebbe fissato alla società anno per anno.  Poi questa possibilità è stata abolita per legge, soprattutto per ribadire la piena autonomia del soggetto “SpA” rispetto al soggetto “azionista”. Autonomia che vuol dire indipendenza nell’assumere decisioni e nel farsi carico della relativa responsabilità.

Nel campo del rapporto fra azionista pubblico ed una sua SpA (ovviamente di diritto privato, non potrebbe essere altrimenti) soprattutto se esercente un pubblico servizio locale, tuttavia ciò non vuol dire che la SpA possa e debba “inventarsi” le precondizioni sulla cui base redigere una pianificazione pluriennale scorrevole.

Chiariamo. Qualsiasi SpA bene amministrata, su quello che sarà il suo risultato economico a fine anno, ogni anno redige delle “stime” le quali poi diventano nel corso dell’anno vere e proprie “previsioni”, poi “preconsuntivi” ed infine “consuntivi”. Tutto all’interno di una pianificazione pluriannuale scorrevole, cioè aggiornata anno per anno. Mi spiego meglio. Se una SpA ha concessioni trentennali ed ha effettuato investimenti trentennali, non può e non deve “navigare a vista” anno per anno, o peggio ancora, mese per mese. Ma questa SpA non può certo inventarsi, ad esempio, l’evoluzione delle tariffe che andrà ad applicare, le quali sono di competenza dell’ ente pubblico territoriale suo azionista.

Ed allora, ecco che quello che è “uscito dalla porta” deve rientrare – in questo caso – dal portone. Cioè, l’ente pubblico territoriale deve fornire alla sua stessa SpA gli elementi di base che le consentano di redigere e di aggiornare il proprio piano pluriennale scorrevole.

Al riguardo, talvolta si assiste ad un errore da parte dell’ente pubblico, e cioè che esso dica alla sua SpA che questa previsione pluriennale può essere redatta dalla SpA sulla base degli attuali flussi finanziari della SpA stessa. Il che vuol dire affrontare il problema dalla fine del processo verso l’inizio e non come è corretto, dall’inizio verso la fine. Infatti, sulla base delle indicazioni dell’azionista, la SpA può redigere a aggiornare di anno in anno il piano strategico pluriennale. Su questa base, potrà redigere la previsione economica (e quindi patrrimoniale)  annuale e solo alla fine, potrà calcolare, come conseguenza, l’andamento dei flussi finanziari. Non viceversa. La previsione finanziaria (che comprende i movimenti dell’IVA che non sono né un costo né un ricavo) può ben essere anch’essa redatta come tale, cioè come previsione, cioè “prima”, ma solo come “conseguenza” delle precedenti previsioni strategiche, economiche e patrimoniali. La finanza è un effetto della pianificazione. Non può esserne causa.

Per i non addetti ai lavori: io ho un appartamento che vale 100 ed ho una disponibilità in banca di 50. La mia situazione patrimoniale è 150. Se nel corso dell’anno spendo 70 e ricavo 80, ho avuto un utile economico di 10 che aumenta di 10 la mia disponibilità in banca per cui la situazione patrimoniale sale da 150 a 160. Il saldo finanziario è positivo di 10. Se nell’anno successivo l’appartamento si rivaluta di 200, ma io non riesco ad affittarlo e spendo 70, 200-70 = 130 che rappresenta l’incremento del mio patrimonio che quindi sale a 160+130= 290, ma io sono “corto” cioè debole di finanza (devo ricorrere ad un fido bancario, che mi sarà concesso in quanto patrimonialmente sono forte). Solo dopo che avrò saputo se affitterò o meno l’appartamento e a quanto lo affitterò, solo allora potrò redigere la previsione finanziaria, non prima. In altre parole: sarebbe inutile che io mi inventassi dei flussi  finanziari di cassa in entrata solo per far quadrare le mie previsioni economiche, patrimoniali  e strategiche.

Si può obiettare: no, tu devi redigere una pianificazione strategica sulla base delle risorse finanziarie che prevedi di potere generare. Si, bravo, ma come faccio a prevedere il corso delle tariffe decise ad esempio da un Comune, se il Comune non mi dice come intende procedere? Ed allora, in questo caso, pur avendo concessioni trentennali, investimenti ed ammortamenti trentennali, sono costretto a condurre la SpA con una “navigazione a vista”. Il che non è il massimo dal punto di vista della gestione di una SpA di tal fatta, la quale può ben incappare in uno scoglio del tipo di quello dell’Isola del Giglio. Senza colpa del suo comandante, però, nel nostro caso! E i terzi che hanno rapporto con la SpA sarebbero travolti nel suo naufragio, non essendo stato garantito l’ ”affidamento dei terzi” che invece il codice civile vuole tutelare.

Positivamente: se invece l’ente pubblico territoriale conosce, comprende,  condivide e rispetta le ragioni di una SpA, di una sua SpA, allora potrà arricchirsi dei benefici della gestione manageriale dei propri beni e servizi.